La ha stabilito la Cassazione, sentenza n.3756 depositata l’8 marzo 2012, secondo cui la Tariffa dei rifiuti TIA1, TIA2 o TARSU, è un tributo e non una entrata patrimoniale, come sostenuto erroneamente dall’Agenzia delle Entrate e, come tale, non assoggettabile al pagamento dell'IVA del 10%. Si può chiedere il rimborso fino al 30 marzo tramite L'associazione
Contribuenti Italiani.
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